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Sez. L, Sentenza n. 14820 del 22/11/2001 (Rv. 550519 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Assegno di invalidità o inabilità - Situazioni di incompatibilità - Natura - Elementi costitutivi del diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550519-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di pensione di inabilità o assegno di invalidità, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 1990 non costituiscono un requisito per l'insorgenza del diritto e devono essere verificate soltanto in sede di erogazione della prestazione; infatti, se sussistenti, comportano semplicemente la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro ed il Ministro del Tesoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)