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Sez. U, Sentenza n. 2981 del 15/02/2005 (Rv. 579017 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisione del CNF - Notificazione all'incolpato e non pure al suo difensore - Validità ai fini del decorso del termine per il ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579017-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all'incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorché non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 33 del citato R.D.L.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)