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Sez. 5, Sentenza n. 24432 del 02/10/2008 (Rv. 604592 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Indennità conseguita a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione - Art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Natura giuridica - Reddito della stessa categoria di quelli non corrisposti - Conseguenze - Assoggettabilità alle trattenute fiscali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604592-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, le somme attribuite al lavoratore, a titolo risarcitorio, in luogo delle retribuzioni che avrebbe percepito qualora non si fosse verificata l'illegittima mancata assunzione da parte del datore di lavoro, vanno assoggettate alle trattenute fiscali, posto che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, esse sono qualificate come redditi della stessa categoria di quelli illegittimamente non corrisposti, e pertanto hanno natura sostitutiva del reddito non conseguito piuttosto che riparatoria del decremento subito a causa della mancata assunzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto assoggettabile a trattenuta fiscale l'indennità percepita dal ricorrente, in sede di conciliazione giudiziale, nell'ambito di una controversia dal medesimo instaurata nei confronti di una società che aveva rifiutato di assumerlo, nonostante fosse stato avviato al lavoro quale orfano di guerra).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)