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Sez. L, Sentenza n. 11881 del 23/11/1998 (Rv. 521040 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Indennità conseguita a titolo di risarcimento del danno - Disciplina ex art.6, comma secondo, d.P.R. n.917 del 1986 - Somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio in luogo di retribuzioni spettanti per il lavoro non prestato a causa dell'illegittima mancata assunzione da parte del datore di lavoro - Assoggettabilità alla suddetta disciplina - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521040-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, dall'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n.917 del 1986 - nella parte in cui, nel classificare i redditi imponibili ai fini fiscali, dispone fra l'altro che "... le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"- si desume che l'attribuzione al lavoratore di somme a titolo risarcitorio in luogo delle retribuzioni per il lavoro che avrebbe dovuto essere prestato qualora non si fosse verificata l'illegittima mancata assunzione da parte del datore di lavoro vanno assoggettate alle trattenute fiscali in quanto sostituiscono un reddito non conseguito piuttosto che riparare un decremento subito. Ciò, peraltro, non influisce sulla natura risarcitoria dell'attribuzione patrimoniale in argomento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)