diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10972 del 13/05/2009 (Rv. 608307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme percepite a titolo risarcitorio - Assoggettamento ad imposta sui redditi - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Fattispecie in tema di indennità per anticipata cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608307-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema imposta sui redditi, l'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nella parte in cui dispone che "le indennità conseguite...a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli...perduti", va inteso nel senso che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. L'applicazione in concreto della norma comporta, quindi, che la questione relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudice di merito verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva - e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relativa indennità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva considerato reddito imponibile le indennità percepite, anche in via transattiva, da un lavoratore autonomo a causa dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, omettendo completamente di svolgere il necessario accertamento sulla natura e la funzione dell'indennità percepita).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)