Sez. 1, Sentenza n. 1482 del 12/02/1998 (Rv. 512548 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze sulla competenza - Regolamento (necessario o facoltativo) di competenza - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Poiché l'art. 46 cod. proc. civ., il quale negava l'esperibilità del regolamento di competenza nei giudizi innanzi ai conciliatori, non è stato abrogato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, ma solo riformulato con la sostituzione di quest'ultima espressione alla prima (art. 39 della legge stessa), la declaratoria di incompetenza resa dal giudice di pace è impugnabile non con ricorso per regolamento di competenza, né con ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 n. 2 cod. proc. civ., ma con l'appello innanzi al tribunale ex art. 341 comma secondo, nuovo testo, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 33 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)