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Sez. 1, Sentenza n. 2608 del 25/03/1997 (Rv. 503229 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze sulla competenza - Regolamento (necessario o facoltativo) di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503229-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

L'art. 46 del cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della cit. legge n. 374 né potendo dalla stessa considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia. (Principio affermato in relazione ad istanza di regolamento - dichiarata inammissibile - proposta contro la sentenza del giudice di pace che, decidendo su opposizione a ordinanza - ingiunzione in forza della competenza attribuitagli dall'art 17 della cit. legge n. 374 del 1991 - poi venuta meno definitivamente a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, aveva rimesso con sentenza la causa al Pretore per ragioni di connessione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)