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Sez. 1, Sentenza n. 584 del 06/03/1989 Cc. (dep. 04/04/1989) Rv. 180926 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DELLA PARTE OFFESA - CRITERI - CREDIBILITÀ OGGETTIVA E SOGGETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-06
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180926-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DELLA PARTE OFFESA - CRITERI - CREDIBILITÀ OGGETTIVA E SOGGETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Anche se la persona offesa dal reato non può essere equiparata al testimone estraneo, il quale non ha alcun interesse in ordine all'esito del giudizio, la sua deposizione, tuttavia, può essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla sua credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva di chi l'ha resa. (fattispecie in tema di deposizione testimoniale della parte offesa, resa nel corso dell'istruzione, nella quale la suprema Corte, nel ribadire il principio generale, ha precisato che la verifica che deve compiere il giudice non può essere di identico spessore rispetto a quella del giudice dibattimentale, il solo qualificato ad un accertamento serio e completo della credibilità oggettiva e soggettiva della testimonianza). (Conf mass n 178209; (Conf mass n 172535; (Conf mass n 171002; (Conf mass n 168930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)