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Sez. 1 - , Sentenza n. 6382 del 13/03/2017 (Rv. 644661 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Accertamento della nullità di marchio comunitario - Efficacia "erga omnes" del giudicato - Pronuncia a seguito di domanda giudiziale - Necessità - Mera eccezione di nullità - Insufficienza.
Stato
decisa il 2017-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644661-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

In tema di marchio comunitario, il giudicato di nullità dello stesso ha efficacia “erga omnes” solo quando tale nullità venga chiesta, in un giudizio relativo alla contraffazione, con una domanda, principale o riconvenzionale, e non anche quando venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, nel qual caso il relativo accertamento è compiuto solo “incidenter tantum”.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 123, Regolam. Consiglio CEE 14/01/1994 num. 40 art. 54, Regolam. Consiglio CEE 14/01/1994 num. 40 art. 96, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 55, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)