Sez. 1, Sentenza n. 13159 del 16/07/2004 (Rv. 575625 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Nullità del brevetto per marchio - Partecipazione necessaria del pubblico ministero - Ambito di applicazione - Nullità del brevetto dedotta dal convenuto come mera eccezione - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
In tema di nullità di brevetto per marchio, la partecipazione del pubblico ministero al giudizio è prevista come necessaria quando tale nullità venga chiesta con domanda principale o riconvenzionale e non anche quando essa venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, sia pure riconvenzionale, al solo fine di contrastare la pretesa attrice, essendo in tal caso la questione introdotta destinata ad un accertamento "incidenter tantum", senza efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)