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Sez. 1, Sentenza n. 24179 del 17/11/2011 (Rv. 620655 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione - Efficacia "erga omnes" - Condizioni - Questioni sollevate in via di mera eccezione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620655-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

L'art. 79 del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile in materia di brevetti per modelli ornamentali per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1 del r.d. n. 1411 del 1940, nell'estendere, a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del d.P.R. n. 338 del 1979, l'efficacia "erga omnes" a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione "dichiarate con sentenze passate in giudicato", sia a seguito di azione promossa dal P.M. (com'era in precedenza), sia su domanda della parte privata (come ora previsto), deroga alla regola generale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non comporta una modifica della formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione; ne consegue che tale accertamento pieno e generale va escluso, violando l'art. 112 cod. proc. civ., allorché la questione sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, di essa dovendo il giudice conoscere solo "incidenter tantum".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 79, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 1, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 4, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 33, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 123, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)