Sez. U, Sentenza n. 2327 del 08/03/1988 (Rv. 458109 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - DECISIONI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - DECISIONI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 sull'edilizia economica e popolare, che devolve ad apposite commissioni di vigilanza, in Sede amministrativa, determinate controversie inerenti a cooperative edilizie operanti con il contributo statale, come quelle dirette a rivendicare la qualità di socio, prima della stipulazione del mutuo individuale (che segna l'acquisto della proprietà dell'alloggio), e poi affida al giudice amministrativo l'impugnazione delle determinazioni adottate da quelle commissioni, introduce un'ipotesi di giurisdizione esclusiva di detto giudice amministrativo, la quale va pertanto riconosciuta a prescindere dal fatto che le posizioni dedotte in causa abbiano natura di interessi legittimi o di diritti soggettivi. (V 2826/84, mass n 434860).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 229, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)