Sez. U, Sentenza n. 1317 del 22/02/1990 (Rv. 465465 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONTROVERSIE FRA LE COOPERATIVE ED I LORO SOCI OVVERO FRA I SOCI DELLE MEDESIME - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONTROVERSIE FRA LE COOPERATIVE ED I LORO SOCI OVVERO FRA I SOCI DELLE MEDESIME - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE.*
Le controversie fra le cooperative edilizie ed i loro soci, ovvero fra i soci delle medesime, sono devolute, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, alle apposite commissioni di vigilanza, in Sede amministrativa, e poi, in Sede giurisdizionale ed in via di ricorso avverso le determinazioni di tali commissioni, al giudice amministrativo, alla condizione che le cooperative stesse godano di sovvenzione statale (ancorché sotto Forma di contributo nel pagamento degli interessi sui mutui e pure se limitatamente ad alcuni alloggi edificati, quando ad essi si riferisca la contesa), ed altresì alla condizione che i soci, cui si riferisce il rapporto in discussione, non abbiano conseguito l'assegnazione in proprietà e stipulato il mutuo individuale. Detta giurisdizione del giudice amministrativo, nel concorso delle indicate condizioni, ha carattere esclusivo, e, pertanto, va affermata a prescindere dal fatto che le posizioni dedotte abbiano natura di interessi legittimi oppure di diritti soggettivi. (V 2327/88, mass n 458109; (V 4034/86, mass n 446849; (V 5990/84, mass n 437656; (V 6372/82, mass n 423999).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)