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Sez. 1, Sentenza n. 6497 del 19/07/1996 (Rv. 498627 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Natura costitutiva dell'azione - Prescrizione - Atti interruttivi - Costituzione in mora- Idoneita- Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498627-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Pertanto, l'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, che ha natura costitutiva, non può essere compiuta mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)