Sez. L, Sentenza n. 3220 del 06/04/1996 (Rv. 496842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Progetto di formazione concluso dalle organizzazioni sindacali - Interpretazione - Regole applicabili - Rilevanza del suo contenuto documentale nei confronti delle parti del rapporto di lavoro - Conseguenze - Riserve mentali delle parti collettive - Opponibilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla mancata ammissione del lavoratore al previsto corso di addestramento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Con riferimento al contratto di formazione e lavoro, l'accordo concluso dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di redigere il progetto di formazione, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, va interpretato secondo le regole sull'interpretazione dei contratti, e quindi con il rispetto del primario criterio letterale. Il progetto, inoltre, viene recepito nel suo contenuto documentale nel contratto individuale di formazione e lavoro, stipulato da soggetti diversi - il lavoratore e il datore di lavoro -, ai quali non possono opporsi le eventuali riserve mentali delle parti collettive stipulanti. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, in cui si era dato rilievo, al fine di ritenere non assolutamente vincolante la previsione che parte della formazione sarebbe stata impartita alla lavoratrice attraverso la sua partecipazione a corsi organizzati dalla Regione, alla consapevolezza delle organizzazioni sindacali della incertezza della ammissione agli stessi dei lavoratori interessati).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)