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Sez. L, Sentenza n. 3099 del 13/03/1992 (Rv. 476256 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Requisiti, redazione di progetti e forma scritta - Estremi - Mancanza - Trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - Necessità.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476256-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

La disciplina di cui all'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modificazione nella legge 19 dicembre 1984 n. 863) prevede per la stipulazione del contratto di formazione o lavoro, oltre ai requisiti in ordine all'età dei giovani da ammettere e alla redazione di progetti approvati dalle Commissioni regionali d'impiego o conformi a quelli regolamentari predisposti dalle organizzazioni sociali, quello della forma scritta, richiesta "ad substantiam", trovando applicazione, stante il richiamo di cui al quinto comma dello stesso articolo, il criterio generale di cui all'art. 1 secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 in tema di contratti a tempo determinato. La mancanza di detti requisiti, attinenti al momento genetico, comporta, come nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi del datore di lavoro relativi alla notifica del contratto all'Ispettorato provinciale del lavoro e all'organizzazione delle attività di formazione, la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato ai sensi del nono comma dello stesso art. 3.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)