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Sez. L, Sentenza n. 66 del 04/01/1995 (Rv. 489509 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Correlazione tra formazione e schema o progetto prestabilito - Oggetto del contratto - Mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489509-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Il contratto di formazione e lavoro, disciplinato dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 - il cui tratto caratteristico è costituito dal fatto che la formazione del neo assunto non è subordinata, quanto alle sue modalità, esclusivamente alle esigenze aziendali ma è regolata, anche in dipendenza della limitata durata del rapporto, da uno schema o progetto prestabilito che il contratto è destinato ad attuare -, non può avere per oggetto, anche se la legge non pone a carico del datore di lavoro uno specifico obbligo di insegnamento e non contempla specifici modelli di formazione, il mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale. Del resto la previsione, di cui al comma nono del citato art. 3, dell'inosservanza degli obblighi del contratto quale causa di conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, non troverebbe una logica giustificazione ove detti obblighi coincidessero con quelli propri di ogni contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)