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Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984 (Rv. 436990 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PROVA - RIFERIMENTO A PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436990-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PROVA - RIFERIMENTO A PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ.*

La prova dell'esistenza del danno patrimoniale, al fine di poterlo fare oggetto di liquidazione equitativa, può essere conseguita con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici previste negli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto la legge consente che l'esistenza del danno possa essere presunta e che la sua quantificazione possa essere poi operata approssimativamente per ristorare, secondo equità, la vittima del danno che, pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare. (V 6431/79, mass n 403165; (V 969/77, mass n 384592; (V 1092/72, mass n 357495; (Conf 3000/82, mass n 420919, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)