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Sez. L, Sentenza n. 969 del 08/03/1977 (Rv. 384592 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORO REDDITIZIO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384592-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORO REDDITIZIO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE - LIMITI.*

L'attualita di un'occupazione redditizia costituisce sicuro indice presuntivo che il soggetto protetto dall'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e ancora in possesso della capacita di procurarsi un reddito superiore al minimo pensionabile, a meno che non risulti, alla stregua di specifici e concreti elementi, che l'occupazione e il correlativo profitto siano dovuti a circostanze eccezionali e contingenti, come lo sfruttamento anormale delle residue energie del lavoratore, ovvero siano da ascrivere a benevolenza o pietismo del datore di lavoro. (Conf 1092/72, mass n 357495).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)