Sez. U, Ordinanza n. 23209 del 03/11/2009 (Rv. 610230 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezione dei Consigli degli Ordini professionali - Controversie relative - Giurisdizione - Art. 6 del d.lgs. lgt. n. 282 del 1944 - Interpretazione estensiva - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione dei Consigli nazionali anche sulle controversie relative alla fase preliminare alle elezioni - Sussistenza - Fondamento - Elezione di un Consiglio territoriale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ex d.lgs. n. 139 del 2005 - Impugnazione del provvedimento di esclusione di una lista elettorale dalla relativa competizione - Giurisdizione del rispettivo Consiglio nazionale - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
In materia di contenzioso elettorale riguardante i Consigli degli Ordini professionali, l'art. 6 del d. lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 282 deve essere estensivamente interpretato nel senso che ai Consigli nazionali di alcuni Ordini spetta la giurisdizione in ordine alle situazioni conflittuali riguardanti la struttura stessa degli Ordini, comprensiva anche delle controversie concernenti la fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici, e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l'istituzione della giurisdizione professionale, l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, la quale verrebbe, invece, menomata ove si accedesse ad una interpretazione restrittiva della norma sopra richiamata. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 6 cit., la cognizione della controversia riguardante l'impugnazione del provvedimento di esclusione di una lista elettorale dalla competizione per la prima elezione di un Consiglio territoriale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (nella specie, de L'Aquila) spetta al rispettivo Consiglio Nazionale, subentrato, dall'1 gennaio 2008, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per effetto del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, dovendosi escludere che possa trovare applicazione al riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo, in base all'art. 6, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, in materia di elezione degli organi degli enti locali, posto che il Consiglio ha natura diversa da detti enti, essendo, ex art. 6, comma 3, del citato d.lgs. n. 139 del 2005, ente pubblico non economico a carattere associativo, rispondendo, inoltre, a criteri di evidente razionalità la concentrazione presso uno stesso giudice dell'intera gamma delle controversie elettorali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1944 num. 382 art. 6, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)