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Sez. 3, Sentenza n. 16393 del 21/11/2002 (Rv. 558631 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Consigli degli ordini dei dottori commercialisti - Elezioni - Reclamo al consiglio nazionale contro i risultati elettorali - Termine - Rispetto - Condizione.
Stato
decisa il 2002-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558631-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

In materia di elezioni dei consigli degli ordini dei dottori commercialisti, l'art. 20 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1057, che ha approvato l'ordinamento della professione di dottore commercialista, ha riprodotto - per il contenzioso elettorale relativo a tale ordine professionale - la norma contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. lgt 23 novembre 1944, n. 382 (che si riferisce a tutte le altre professioni di cui all'art. 1), la quale, stabilendo che - contro i risultati elettorali - ciascun professionista può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento - che ha natura giurisdizionale - che equivale, nella forma, al ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall'ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6, DPR 27/10/1953 num. 1057 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)