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Sez. L, Sentenza n. 2610 del 04/02/2008 (Rv. 601501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo - Compenso - Natura di retribuzione e non di indennizzo o risarcitoria - Determinazione - Espressa previsione della disciplina collettiva - Necessità - Mancanza - Determinazione in via equitativa da parte del giudice.
Stato
decisa il 2008-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro, con riposo compensativo ricadente nel giorno successivo, esige, per la sua particolare onerosità, uno specifico compenso che, trovando causa nello stesso rapporto di lavoro, ha natura di retribuzione e non risarcitoria o di indennizzo, ed è differenziato da quello - pure spettante - del lavoro prestato nel giorno di domenica; alla sua determinazione - in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo - provvede il giudice sulla base di una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della prestazione lavorativa ed applicando come parametro anche eventuali forme di retribuzione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)