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Sez. L, Sentenza n. 9521 del 19/05/2004 (Rv. 572956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ | Lavoratore turnista impegnato per sette o più giorni consecutivi con riposi complessivi in ragione di uno a settimana - Compenso per la penosità del lavoro domenicale - Spettanza - Distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al mancato riposo dopo sei giorni di lavoro - Diritto - Sussistenza - Cumulo di detti compensi - Ammissibilità - Accertamento alla stregua delle clausole contrattuali determinanti globalmente un trattamento economico normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ

Il lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi, compenso che non può essere determinato con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto, essendo mediamente rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto e non può pertanto essere qualificato come lavoro straordinario; i suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di previsioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico - normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare la congruità o meno dei compensi previsti in contratto e l'idoneità degli stessi a compensare anche la penosità del lavoro nel settimo giorno consecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)