Sez. L, Sentenza n. 15046 del 08/10/2003 (Rv. 567350 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo - Richiesta di integrazione della retribuzione contrattuale a compenso dello spostamento del riposo settimanale - Verifica d'ufficio circa la finalità dei compensi contrattualmente previsti - Necessità - Fattispecie relativa a "Soprassoldo domenicale" previsto a favore del personale ferroviario. .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivata, la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che il cosiddetto soprassoldo domenicale previsto dall'art. 47 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle ferrovie fosse diretto a compensare unicamente la particolare penosità del lavoro prestato di domenica e non anche l'ulteriore disagio costituito dal mancato godimento del riposo settimanale entro il settimo giorno del turno, riconoscendo pertanto al ricorrente un ulteriore compenso, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'accordo sindacale del 15 febbraio 1991 che aveva specificamente disciplinato tale indennizzo)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 37, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)