Sez. L, Sentenza n. 1492 del 06/03/1986 (Rv. 444867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - TRATTENUTE OPERATE DAL DATORE DI LAVORO SULLE RETRIBUZIONI IN RELAZIONE NON GIÀ ALLA DURATA DELL'ASTENSIONE DAL LAVORO MA A QUELLA DEI RITARDI CONSEGUENTI - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 171 DELLA LEGGE N. 312 DEL 1980 PREVISTA PER GLI SCIOPERI COSIDDETTI BREVI - INFLUENZA NEL SETTORE PRIVATO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - TRATTENUTE OPERATE DAL DATORE DI LAVORO SULLE RETRIBUZIONI IN RELAZIONE NON GIÀ ALLA DURATA DELL'ASTENSIONE DAL LAVORO MA A QUELLA DEI RITARDI CONSEGUENTI - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 171 DELLA LEGGE N. 312 DEL 1980 PREVISTA PER GLI SCIOPERI COSIDDETTI BREVI - INFLUENZA NEL SETTORE PRIVATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Costituisce condotta antisindacale ex art. 28 stat. Lavoratori l'aver il datore di lavoro (esercente, nella specie, l'attività di trasporto) operato, sulle retribuzioni dei lavoratori che abbiano partecipato ad uno sciopero di breve durata, delle trattenute corrispondenti - non già alla durata dell'astensione dal lavoro - ma a quella dei ritardi causati nell'espletamento del servizio dalla astensione medesima, atteso che in generale i lavoratori che attuano uno sciopero non sono responsabili delle perdite conseguite dal datore di lavoro in termini di disfunzione dell'attività aziendale e quindi di riduzione del profitto, non incontrando il diritto di sciopero - in Mancanza di quell'organica disciplina prefigurata dall'art. 40 cost. - altro limite che quello della intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente protetti. Nè in senso contrario rileva la disciplina dettata dall'art. 171 della legge 11 luglio 1980 n. 312 che, in alcuni casi e a determinate condizioni, consente, per gli scioperi cosiddetti brevi, una trattenuta superiore alla durata dell'effettiva interruzione del lavoro, giacché tale norma speciale riguarda soltanto il settore del pubblico impiego e non è suscettibile di applicazione analogica anche al settore privato. (V 5506/84, mass n 437169; (V 184/75, mass n 373361).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 312 art. 171
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)