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Sez. L, Sentenza n. 184 del 16/01/1975 (Rv. 373361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RETRIBUZIONE PER GLI INTERVALLI TRA UNA FASE DI ASTENSIONE DAL LAVORO E LA SUCCESSIVA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (SCIOPERO A SINGHIOZZO IN UNA INDUSTRIA FARMACEUTICA).*
Stato
decisa il 1975-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RETRIBUZIONE PER GLI INTERVALLI TRA UNA FASE DI ASTENSIONE DAL LAVORO E LA SUCCESSIVA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (SCIOPERO A SINGHIOZZO IN UNA INDUSTRIA FARMACEUTICA).*

Perche possano ritenersi adempiuti i doveri nascenti dal contratto di lavoro dopo la cessazione di una fase di uno sciopero, non e sufficiente che il lavoratore metta formalmente a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative, quando, durante l'intervallo che precede l'inizio di una successiva fase di sciopero, l'imprenditore non possa utilizzare effettivamente e proficuamente tali energie lavorative; in detta ipotesi il datore di lavoro, sulla base dell'eccezione d'inesatto adempimento - sempre che sussista adeguatezza tra la parte non eseguita e l'entita dell'inadempienza dell'altro contraente - non e tenuto a retribuire il lavoratore per la durata degli intervalli in parola. (nella specie, un operaio dipendente da un'industria farmaceutica, addetto al gruppo di confezionamento delle specialita fabbricate, il quale aveva partecipato ad uno sciopero 'a singhiozzò con sospensione del lavoro dalle ore quindici e quindici alle quindici e venticinque, dalle ore quindici e quarantacinque alle quindici e cinquantacinque e dalle ore sedici e trenta alle sedici e quaranta, lamentava che il datore di lavoro aveva trattenuto mezz'ora di salario per ogni dieci minuti di sciopero sull'assunto che nel breve intervallo tra l'una e l'altra fase dello sciopero, la ripresa dell'attivita lavorativa era stata soltanto teorica, non essendo risultato possibile l'effettivo avvio della normale produzione. La Corte di Cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha rinviato al giudice del merito l'accertamento sul punto se la prestazione lavorativa negli intervalli tra le fasi di sciopero era stata conforme all'Obbligo contrattuale e l'applicazione, nell'ipotesi negativa, dell'art 1460 cod civ, invocato dall'imprenditore). (V 2433/74, mass n 370833).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)