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Sez. U, Sentenza n. 16625 del 27/07/2007 (Rv. 598250 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità della condotta e individuazione della sanzione - Apprezzamenti di merito devoluti alla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598250-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - unitamente alla determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, relativa a fatti contestati all'incolpato nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso del magistrato colpito dalla sanzione dell'ammonimento, rilevando l'adeguatezza e la logicità della motivazione adottata dal giudice disciplinare nella sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata una violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio a carico del ricorrente nei riferimenti polemici verso altri magistrati dell'ufficio di appartenenza, inseriti in un provvedimento giurisdizionale al di fuori di ogni esigenza funzionale della parte motiva dello stesso, violazione peraltro punita con la predetta sanzione minima in virtù del carattere non propriamente offensivo delle espressioni adoperate e dei motivi di contrasto interno sussistenti con altri colleghi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)