Sez. U, Sentenza n. 7102 del 23/03/2007 (Rv. 595859 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità della condotta e individuazione della sanzione - Apprezzamenti di merito da parte della sezione disciplinare del CSM - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - e la determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito affidati alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa a prelievo ed esposizione sull'auto privata di paletta della Polizia di Stato da parte di magistrato del P.M. non nell'esercizio di compiti istituzionali, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del CSM, che, con motivazione logica e adeguata, aveva ampiamente ricostruito i fatti, tenendo anche conto del fatto che l'uso non consentito della paletta era stato constatato da agenti di polizia in servizio ed era stato riportato con toni scandalistici da organi di stampa, nonché valutando la laboriosità e diligenza del magistrato ai fini di graduazione della sanzione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)