Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 (Rv. 589878 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità della condotta dell'incolpato e individuazione della sanzione adeguata - Apprezzamenti di merito da parte della sezione disciplinare del CSM - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - e la determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito affidati alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa a ritardo dell'incolpato nella pronunzia sulla richiesta di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, con conseguente scarcerazione degli imputati durante il giudizio di appello, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva tenuto conto del grave sconcerto e allarme creatisi nella pubblica opinione anche per la possibilità che gli imputati, una volta riacquistata la libertà, potessero sottrarsi alla pena).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)