Sez. L, Sentenza n. 11469 del 20/11/1993 (Rv. 484416 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Impugnazione giudiziale per ragioni non attinenti al suo carattere disciplinare - Successiva domanda fondata sulla illegittimità del recesso per violazione dell'art. 7 statuto lavoratori - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
Impugnato giudizialmente il licenziamento per ragioni non attinenti al suo carattere disciplinare ed al regime giuridico cui il carattere stesso lo sottopone, costituisce domanda nuova non consentita quella che, successivamente, lamentandone l'illegittimità per violazione delle disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, comporta la deduzione di una causa petendi ulteriore rispetto all'originaria e l'introduzione di un diverso tema di indagine, non compatibile con la cristallizzazione del "thema decidendum" che, nel rito del lavoro, consegue alla primitiva prospettazione dei fatti di causa, contenuta negli atti introduttivi del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)