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Sez. U, Sentenza n. 406 del 12/02/1973 (Rv. 362368 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONE VERBALE ENUNCIATA - TASSABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362368-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONE VERBALE ENUNCIATA - TASSABILITA - CONDIZIONI.*

Per la tassabilita, a norma dell'art 62 della legge organica di registro, della convenzione verbale enunciata in atto presentato alla registrazione, e necessaria non soltanto la prova della sussistenza della convenzione verbale enunciata, ma anche la possibilita di identificare la detta convenzione in tutti i suoi elementi essenziali, in modo che l'atto enunciante sia idoneo a funzionare anche da titolo della sua esistenza ed efficacia. (Conf 1016/72, mass n 357351).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)