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Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 31/03/1972 (Rv. 357351 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357351-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI.*

Per la tassabilita, ai sensi dell'art 62, secondo comma, della legge di registro, delle convenzioni verbali enunciate in un atto presentato per la registrazione, comprese fra esse quelle enunciate in una sentenza, e necessario che le circostanze esposte nell'atto enunziante siano tali da consentire, di per se, l'identificazione della convenzione verbale enunciata in tutti i suoi elementi essenziali, quali i soggetti, il contenuto oggettivo e la sua reale portata, e che fra detta convenzione e le Disposizioni dell'atto che la contiene sussista un rapporto di connessione diretta e funzionale. (Conf 232'65; V 2291'67, mass n 329500; 1954'68, mass n 333976).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)