Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015 (Rv. 634662 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Assicurazione della responsabilità civile - Applicabilità di detto obbligo - Sussistenza - Doveri dell'assicurato in caso di giudizio promosso dal terzo danneggiato.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 cod. civ. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)