diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12268 del 16/11/1992 (Rv. 479553 - 01)

Arbitrato - Arbitrato estero | Clausola compromissoria per arbitrato estero - Validità ed efficacia - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione ex art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479553-01

Arbitrato - Arbitrato estero

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, la clausola compromissoria per arbitrato estero non abbisogna, in deroga ai principi fissati dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di specifica approvazione per iscritto, ma è valida ed operante quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti medesimi, ovvero da uno scambio di lettere e telegrammi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)