Sez. L, Sentenza n. 6197 del 20/06/1990 (Rv. 467866 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE FINO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ O AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - APPLICABILITÀ AI DIRIGENTI D'AZIENDA - CONSEGUENTE STABILITÀ DELL'ULTERIORE RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE FINO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ O AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - APPLICABILITÀ AI DIRIGENTI D'AZIENDA - CONSEGUENTE STABILITÀ DELL'ULTERIORE RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La facoltà - prevista dall'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54 in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima ove non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti - di optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito (e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età), trova applicazione anche ai dirigenti d'azienda; ma il loro rapporto di lavoro non acquista per ciò solo la stabilità prevista dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 e dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, bensì rimane assoggettato alla medesima disciplina, legislativa o contrattuale, ad esso applicabile fino all'Esercizio dell'opzione stessa, non avendo il quarto comma dello stesso articolo esteso a tali dirigenti la tutela del posto di lavoro stabilita dalla legge n. 604 del 1966. (Conf 5968/87, mass n 454344; (V 5120/87, mass n 453717).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)