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Sez. L, Sentenza n. 5968 del 08/07/1987 (Rv. 454344 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - STABILITÀ CONTRATTUALMENTE PREVISTA FINO AL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ - PROTRAZIONE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA O DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454344-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - STABILITÀ CONTRATTUALMENTE PREVISTA FINO AL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ - PROTRAZIONE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA O DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Il rapporto di lavoro dei dirigenti, i quali, ai sensi dell'art. 6 primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54), abbiano optato per la continuazione del servizio, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'Esercizio dell'opzione stessa, non avendo il quarto comma dello stesso articolo esteso a tali dirigenti la tutela del posto di lavoro stabilita dalla legge n. 604 del 1966. Consegue che, in presenza di una disciplina contrattuale (nella specie, artt. 75 e 80 del contratto del 24 settembre 1980 per i dirigenti e funzionari delle casse di risparmio) la quale assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva o del sessantacinquesimo anno di età, ma permane entro il limite temporale contrattuale previsto, scaduto il quale diviene operante il regime del recesso ad nutum (art. 2118 cod. civ.), salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla disciplina collettiva. (V 7574, mass n 449599; (Conf 2193/87, mass n 451420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 24/09/1980 num. 75, Contr. Coll. 24/09/1980 num. 80, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)