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Sez. 5, Sentenza n. 4936 del 04/08/1998 Cc. (dep. 19/08/1998) Rv. 211823 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Deposito del dispositivo - Sufficienza - Effetto caducatorio della misura per il ritardato deposito della sola motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211823-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento coercitivo per omessa decisione sul riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data del deposito dell'ordinanza completa della motivazione, che deve esser a sua volta depositata entro il termine, sprovvisto di sanzione processuale, di cinque giorni dalla deliberazione a norma dell' art. 128 cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)