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Sez. L, Sentenza n. 296 del 14/01/1983 (Rv. 425107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO DI UNILATERALE RIDUZIONE - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO DI UNILATERALE RIDUZIONE - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il divieto di unilaterale riduzione, da parte del datore di lavoro, del trattamento economico spettante al lavoratore, è riferibile ad ogni erogazione che, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, venga eseguito con continuità, in un certo ammontare determinato o determinabile e costituisca corrispettivo dell'attività lavorativa prestata (nella specie, premio costituito da un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione sindacale: pari a mezz'ora giornaliera di compenso per lavoro straordinario), e si applica tanto ai rapporti con retribuzione a tempo - per i quali il datore di lavoro non può ridurre le giornate lavorative al fine di ridurre corrispondentemente la retribuzione - quanto ai rapporti con retribuzione a cottimo, per i quali il datore di lavoro non può alterare la predeterminata proporzione tra rendimento del lavoro e compenso ad esso relativo.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)