Sez. L, Sentenza n. 2533 del 18/04/1984 (Rv. 434553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - LIVELLO RETRIBUTIVO RAGGIUNTO NELLE MANSIONI PRECEDENTI - IRRIDUCIBILITÀ EX ART. 2103 COD. CIV. - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - LIVELLO RETRIBUTIVO RAGGIUNTO NELLE MANSIONI PRECEDENTI - IRRIDUCIBILITÀ EX ART. 2103 COD. CIV. - PORTATA.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, se non contiene un divieto assoluto di riduzione del livello retributivo raggiunto dal lavoratore, in quanto, essendo questo collegato secondo la ratio della norma ad una determinata posizione di lavoro, qualificata dalle mansioni effettivamente svolte, può rimanere influenzato dal legittimo Esercizio dello jus variandi e subire, conseguentemente minorazioni qualora le nuove ed equivalenti - sotto il profilo professionale - mansioni assegnate al lavoratore manchino di talune delle componenti proprie delle precedenti, in ragione delle quali era stato attribuito il suddetto livello retributivo, non limita, peraltro, la garanzia di irriducibilità della retribuzione, in questi sensi assicurata, al solo trattamento minimo inderogabile previsto dalla contrattazione collettiva, ma la estende anche a quello maggiore eventualmente pattuito in Sede di contratto individuale. (V 296/83, mass n 425107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)