Sez. 3, Sentenza n. 15031 del 27/11/2001 (Rv. 550622 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Domanda nuova in appello - Inammissibilità - Domande di restituzione e domande conseguenti alla cassazione della sentenza impugnata - Competenza - Giudice della sentenza cassata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
La cassazione della sentenza impugnata, per inammissibilità di una domanda nuova in appello integra un'ipotesi di cassazione senza rinvio e, pertanto, la competenza a conoscere delle domande di restituzione e di ogni altra conseguente alla cassazione della sentenza - come quella relativa al capo sulle spese in conseguenza dell'accoglimento in appello della domanda inammissibile - spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, a norma dell'art 389 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)