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Sez. 1, Ordinanza n. 13461 del 09/06/2006 (Rv. 590307 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Domanda di restituzione delle somme pagate - Competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento - Fattispecie in tema di annullamento di un lodo arbitrale.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590307-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino, in caso di cassazione senza rinvio, rientrano, ex art. 389 cod. proc. civ., nella competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata o che, come nella specie, si è pronunciato sul lodo arbitrale annullato dalla Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)