Sez. 1, Ordinanza n. 13461 del 09/06/2006 (Rv. 590307 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Domanda di restituzione delle somme pagate - Competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento - Fattispecie in tema di annullamento di un lodo arbitrale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino, in caso di cassazione senza rinvio, rientrano, ex art. 389 cod. proc. civ., nella competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata o che, come nella specie, si è pronunciato sul lodo arbitrale annullato dalla Suprema Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)