Sez. 2 - , Sentenza n. 2287 del 30/01/2017 (Rv. 642487 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Riconoscimento giudiziale del figlio naturale - Conseguente proposizione di azione di petizione di eredità - Applicazione dell'art. 575 c.c., vigente al momento di apertura della successione del “de cuius” - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
In tema di successioni, l’art. 575 c.c. che, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell'eredità paterna, non può trovare applicazione neanche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ad opera della l. n. 151 del 1975, in quanto la norma citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 82 del 1974 della Corte costituzionale; ne consegue che, anche in caso di apertura della successione antecedente al 1975, qualora, non vi siano circostanze preclusive all’applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità - quale, ad esempio, l'avvenuta formazione di un giudicato - i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come nella specie, a seguito di riconoscimento giudiziale, conseguono, in mancanza di altri membri della famiglia legittima, lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedendo, pertanto, in tutta l'eredità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 575 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)