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Sez. L, Sentenza n. 6185 del 13/05/2000 (Rv. 536498 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidità - Accertamento - Criteri - Valutazione dei fattori socio - economici - Esclusione - Considerazione dell'età e della formazione professionale dell'assicurato - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536498-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non consente la valutazione dei fattori socio - economici - come accadeva, invece, in precedenza in tema di pensione di invalidità (disciplinata dall'art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975) per la quale era consentito il riferimento alla capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico - legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico - sociali ed ambientali in grado di incidere, sia positivamente sia negativamente, sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie lavorative dell'invalido- impone tuttavia di continuare a tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto (come si evince dal richiamo della norma alle attitudini) valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva tenuto conto delle attitudini lavorative dell'assicurato - già artigiano radiotecnico - senza dare alcun rilievo, invece, alla duplice circostanza che egli fosse senza fissa dimora e senza la possibilità di trovare occupazione, in considerazione dell'estraneità di tali fattori rispetto al giudizio sulla riduzione della capacità lavorativa).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)