Sez. 5, Sentenza n. 14315 del 26/09/2003 (Rv. 567181 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Eccedenza detraibile o rimborsabile, risultante dalla dichiarazione, superiore di oltre un decimo a quella spettante - Sanzione di cui all'art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Danno per l'erario - Esistenza - Necessità - Obiettiva incertezza sulla detraibilità dell'imposta - Insussistenza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
In tema di IVA, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis"), secondo il quale, fra l'altro, se dalla dichiarazione presentata risulta un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza, occorre, anche ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), da un lato, alla stessa stregua del caso di dichiarazione da cui risulti un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, l'esistenza di un danno per l'erario, e cioè di un debito d'imposta, (dal che consegue l'inapplicabilità della sanzione nel caso di inesistenza di operazioni imponibili) e dall'altro è necessario che non sussista incertezza sulla detraibilità dell'imposta (nella specie avvalorata dal comportamento della stessa amministrazione), la quale porta ad escludere la volontarietà - comunque necessaria indipendentemente dal dolo o dalla colpa - della condotta sanzionata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)