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Sez. 2, Sentenza n. 14063 del 25/10/2000 (Rv. 541197 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | In proporzione delle rispettive quote - Limiti.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541197-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI

L'art.752 cod.civ. prevede che i coeredi contribuiscano fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Ne deriva che in mancanza di un patto con cui il "de cuius" abbia stipulato l'obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti personalmente in proporzione delle rispettive quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)