Sez. 2, Sentenza n. 7281 del 07/04/2005 (Rv. 580947 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE | Contratto ex art. 1341 cod. civ. concluso dal de cuius - Pattuizione della solidarietà a carico degli eredi - Natura - Clausola vessatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di contratto di conto corrente bancario.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE
La clausola di un contratto concluso dal de cuius in un contratto riconducibile alla norma dell'art. 1341 cod. civ. (nella specie un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'art.1341 cod. civ., giacchè, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art.752 cod.civ. "salvo che il testatore abbia disposto diversamente", potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)