Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 30/06/2005 (Rv. 582701 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Rapporti tra coeredi e creditori - Art. 752 cod. civ. - Inapplicabilità - Art. 754 cod. civ. - Applicabilità - Portata - Derogabilità - Fondamento - Adempimento del terzo - Ammissibilità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE
In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l'art. 752 cod. civ. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del "de cuius", per i quali trova viceversa applicazione l'art. 754 cod. civ., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 cod. civ., è peraltro, ai sensi degli artt. 1295 e 1394 cod. civ., anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l'adempimento del terzo con efficacia estintiva dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)