diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3328 del 13/06/1979 (Rv. 399726 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - SOGGETTI ATTIVI - IN GENERE - DISTINZIONE RISPETTO AI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCERTAMENTO, ALLA RISCOSSIONE ED AL CONTENZIOSO - CONSEGUENZE PROCESSUALI - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL COMUNE - GIUDICATO NELLA CONTROVERSIA TRA CONTRIBUENTE ED AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - OPPONIBILITA AL COMUNE.*
Stato
decisa il 1979-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399726-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - SOGGETTI ATTIVI - IN GENERE - DISTINZIONE RISPETTO AI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCERTAMENTO, ALLA RISCOSSIONE ED AL CONTENZIOSO - CONSEGUENZE PROCESSUALI - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL COMUNE - GIUDICATO NELLA CONTROVERSIA TRA CONTRIBUENTE ED AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - OPPONIBILITA AL COMUNE.*

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonostante fosse un'imposta comunale - in quanto applicata dai comuni, che erano gli enti destinatari dell'entrata relativa - era inserita per legge nel meccanismo delle imposte dirette erariali, non solo quanto all'accertamento ed al contenzioso, ma pure quanto alla riscossione, rimanendo attribuita agli uffici delle imposte dirette la valutazione della base imponibile e la formazione dei ruoli, sia nel caso di reddito assoggettato ad imposta di ricchezza mobile, sia in caso contrario. Da tale scissione fra la titolarita del rapporto di imposta e la legittimazione all'Esercizio delle posizioni soggettive ad esso correlate, spettanti rispettivamente al comune e allo stato, deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'amministrazione finanziaria al comune e, infine l'operativita del giudicato formatosi nella lite tributaria fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente nei confronti dello stesso comune. (Conf 1748/75, mass n 375393).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 161, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)