Sez. 5 - , Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021 (Rv. 661364 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudicato tra contribuente e agente della riscossione - Opponibilità all’ente creditore - Partecipazione al processo dell'Agenzia - Necessità - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denunciatio litis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)