Sez. 2, Sentenza n. 7063 del 15/05/2002 (Rv. 554430 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Azione di reintegrazione - Proposizione - Legittimazione - Sussistenza - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE
L'amministratore di un condominio è legittimato, anche in assenza di qualsivoglia autorizzazione dell'assemblea, a proporre l'azione di reintegrazione relativa a parti comuni dell'edificio, azione che, rientrando nel novero degli atti conservativi, non necessita, giusta disposto dell'art. 1131 n. 4, della detta autorizzazione (la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva, oltretutto, rilevato, nella specie, l'esistenza, nei confronti dell'amministratore, della autorizzazione "de qua").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)